Imposta di registro. Una nuova bussola per la valutazione dell’avviamento (Ctr Lombardia sentenza 16/15/12)
La rettifica dell’imposta di registro va calibrata sulla concreta situazione aziendale. (Sentenza Ctr Lombardia n. 16/15/12) La Ctr Lombardia ha espresso un nuovo orientamento alla materia determinando uno stop agli avvisi di liquidazione che rideterminano ai fini dell’imposta di registro il valore di avviamento nei trasferimenti di azienda applicando in maniera automatica e acritica i metodi di calcolo non calibrati sulla situazione concreta. Ricordiamo brevemente che l’avviamento o goodwill, indica l’attitudine di un complesso aziendale a produrre un reddito, cioè la sua capacità di profitto che è diverso e maggiore di quello conseguibile dai singoli che compongono l’azienda. Ciononostante, nelle norme che disciplinano l’azienda (artt. 2555 ss. c.c.) non si trova alcun espresso riferimento all’avviamento; la sua rilevanza emerge tuttavia indirettamente dalla stessa nozione di azienda e, soprattutto, dalla disciplina del suo trasferimento. In caso di trasferimento di azienda l’acquirente subisce un “maggior costo” al momento dell’acquisto, dovuto alla capacità dell’azienda stessa di produrre redditi superiori al minimo richiesto per remunerare il capitale. Questo maggior costo viene definito determinando il valore totale dell’azienda scontando i redditi futuri attesi, corretti per il rischio. La differenza tra il valore così ottenuto e il valore di bilancio opportunamente rettificato, è da imputare all’avviamento. […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza