Corte di Cassazione – Accertamento – Idonea certificazione di malattia – Studi di settore – Inapplicabilità


              CORTE DI CASSAZIONE ordinanza n.29185 del 28.12.2011   Massima: Gli studi di settore, come sistema di presunzioni semplici, non sono applicabili all’imprenditore se il soggetto è da poco in attività e dimostra, mediante idonea certificazione medica il periodo di malattia, può essere “escluso” dagli studi di settore. l’Ufficio ha quindi l’obbligo di motivare proporzionatamente circa l’inattendibilità delle controdeduzioni. I giudici della Corte affermano che, nel caso concreto, il contribuente ha dimostrato che per “ragioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che, pertanto, la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati. Spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’applicabilità degli “standards”. La questione oggetto di controversia nasceva dalla impugnazione proposta da una snc tramite ricorso avverso un avviso di rettifica IVA dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che, in seguito, provvedeva all’accoglimento dell’atto. La pronuncia veniva confermata anche in secondo grado; nello specifico la Commissione Tributaria Regionaleprecisava che il contribuente, invitato al contraddittorio, aveva dimostrato che “trattavasi di attività iniziata da poco e che il socio per questioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati … in presenza di tali […]

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