La mediazione tributaria, dubbi sulla sua efficacia deflattiva


L’OPINIONE di Luigi Puccio La Mediazione Tributaria è un rimedio amministrativo introdotto con l’articolo 39, comma 9, del decreto-legge Salva Italia del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’articolo 17-bis, chiamato “Il reclamo e la mediazione”, illustrato dall’Agenzia delle entrate con la circolare numero 9/E del 19 marzo 2012. Con tale disposizione per le controversie riguardanti atti dell’Agenzia delle entrate e aventi valore non superiore a 20.000 euro, la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere necessariamente preceduta, pena inammissibilità, dalla presentazione di un’istanza di annullamento dell’atto stesso, anche solo parziale. L’istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. L’istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnabili. Tali strutture sono gli Uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. L’Ufficio legale, all’esito dell’istruttoria, può accogliere, anche parzialmente, o rigettare l’istanza ovvero può formulare una proposta di mediazione. E’ […]

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