Accertamento: I requisiti per sospendere la sentenza Tributaria
CORTE di CASSAZIONE Sentenza n.2845.12 CTR-Lazio – Ord. n.83/14/11-_[1] CTR Lazio – Ord. n. 7/1/12 del 24/01/2012 Massima: Con la sentenza n. 2845 del 18.1.2012, la Corte di Cassazione, conformandosi ai principi statuiti dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 217/2010, ha sancito che anche in materia tributaria si rende applicabile l’art. 373 c.p.c., per cui in caso di ricorso in cassazione il ricorrente è legittimato a chiedere al Giudice del gravame la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, sempre che sussistano i presupposti per giustificare l’adozione di un provvedimento di sospensione, ossia il fumus boni iuris dell’istanza cautelare ed il periculum in mora. In questo senso si era precedentemente mossa l’ordinanza della C.T.R di Roma (Sez. 1, Ord. n. 7/1/12 del 24/01/2012, dep. il 26/01/2012) tornando a deliberare sulla possibilità per il giudice del merito, che ha pronunciato la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, di sospendere l’esecuzione della sentenza, per gravi motivi, in attesa dell’esito del ricorso in Cassazione. La materia non è inesplorata, vedi la stessa Commissione TributariaRegionale del Lazio che si era espressa – con le Ordinanze n. 83/14/11 dell’ 8.11.2011, e le 136/1/10 del 06/07/2010 e 86/01/11 del 12/10/2011. I giudici […]
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