Accertamento: I requisiti per sospendere la sentenza Tributaria


             CORTE di CASSAZIONE Sentenza n.2845.12   CTR-Lazio –  Ord. n.83/14/11-_[1] CTR  Lazio –  Ord. n. 7/1/12 del 24/01/2012   Massima: Con la sentenza n. 2845 del 18.1.2012,  la Corte di Cassazione, conformandosi ai principi statuiti dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 217/2010, ha sancito che anche in materia tributaria si rende applicabile l’art. 373 c.p.c., per cui in caso di ricorso in cassazione il ricorrente è legittimato a chiedere al Giudice del gravame la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, sempre che sussistano i presupposti per giustificare l’adozione di un provvedimento di sospensione, ossia il fumus boni iuris dell’istanza cautelare ed il periculum in mora.  In questo senso si era precedentemente  mossa l’ordinanza della C.T.R di Roma (Sez. 1, Ord. n. 7/1/12 del 24/01/2012, dep. il 26/01/2012)   tornando a deliberare sulla possibilità per il giudice del merito, che ha pronunciato la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, di sospendere l’esecuzione della sentenza, per gravi motivi, in attesa dell’esito del ricorso in Cassazione.  La materia non è inesplorata, vedi la stessa Commissione TributariaRegionale del Lazio  che si era espressa – con le Ordinanze n. 83/14/11 dell’ 8.11.2011, e le  136/1/10 del 06/07/2010 e 86/01/11 del 12/10/2011. I giudici […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »