Ora la strada per revocare le sanzioni fiscali sarà più difficile


            Corte di cassazione sentenza n.4031. del 14 marzo 2012  Il giudice tributario non deve annullare d’ufficio le sanzioni irrogate dal comune al contribuente per incertezza oggettiva sul significato della legge, in mancanza di un’espressa richiesta, ed è sul cittadino  che ricade l’onere di dimostrare di essere caduto in confusione sulle norme tributarie e che quindi tale errore possa essere ingenerato in qualunque contribuente. Se il contribuente non dimostra la confusione delle norme, non è possibile chiedere la revoca delle sanzioni fiscali comminate. Solo in caso di grave incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della disciplina, il giudice tributario non ha il potere di annullare d’ufficio le sanzioni disposte dall’ente impositore: ai fini della disapplicazione, è necessario che il contribuente provi che le disposizioni siano effettivamente equivoche e che la presunta ambiguità normativa derivi da elementi positivi di confusione. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione con la sentenza n. 4031 del 14 marzo 2012.   Il caso sottoposto al giudizio di legittimità si dirama su due temi interconnessi tra loro: da una parte l’esame del potere delle Commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni tributarie in caso di obiettive condizioni di incertezza […]

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