Le nuove disposizioni dell’Agenzia dell’Entrate sul contenzioso
Circolare Entrate n.12 del 12.04.12 Nella Circolare n. 12 del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate, in accordo con Equitalia, ha fornito una serie di istruzioni agli Uffici finanziari per la gestione delle controversie sugli atti di riscossione, relativi alle entrate, curate dall’Agenzia . Il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia se contesta vizi dell’attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso sulla legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo. In via prudenziale e in attesa che si consolidi al riguardo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene comunque necessario che l’Ufficio chiami in causa l’Agente della riscossione in applicazione dell’articolo 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (circolare n. 51/2008). Nella Circolare del 12 aprile 2012, è stato anche precisato che l’Agenzia delle Entrate, prima di costituirsi, dovrebbe inviare informalmente all’Agente della riscossione copia del ricorso presentato dal contribuente, così da permettergli di valutare prontamente se intervenire volontariamente in giudizio o meno. Se l’Agente della riscossione, nonostante […]
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