Illegittimo il sequestro probatorio di denaro se non è corpo di reato


            CORTE DI CASSAZIONE  Sentenza n. 15513 del 23.04.2012 Nel caso si suppongano illeciti fiscali, è illegittimo il sequestro probatorio di provviste di denaro riconducibili all’indagato, se non c’è prova che si tratti di corpo di reato o di cosa a esso pertinente. I soldi, nello specifico contante e assegni c/c, sono beni fungibili e possono essere sequestrati solo se direttamente correlati con l’attività criminale. E’ quanto si ricava dalla sentenza n. 15513/12 della Corte di Cassazione, pubblicata il 23 aprile scorso. I fatti  di specie riguardavano un sequestro probatorio, compiuto dalla Guardia di Finanza, di alcuni assegni circolari e di una cospicua somma di danaro (circa 18.700,00 €),durante la perquisizione dei locali nella disponibilità di un uomo indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta. Con il ricorso di legittimità, la difesa dell’indagato sollevava numerose eccezioni, sostenendo, tra l’altro, che: “… la p.g. era stata delegata a ricercare la sola documentazione utile a ricostruire la contabilità per l’anno 2007. Dal che l’estraneità alle indagini degli assegni sequestrati, poiché emessi nel 2010 e in ogni caso, tali assegni erano destinati a operazioni commerciali assolutamente lecite e non rientranti tra le cose pertinenti al reato ipotizzato. Quanto alla […]

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