In Cassazione l’avvocato deve sintetizzare fatti e giudizi


            Corte di Cassazione sentenza n. 5698 del’11 aprile 2012 Il codice di procedura civile al capo I, dedicato ai Principi Generali, stabilisce con l’articolo 3 la disciplina di due nuovi istituti: l’obbligo di motivazione del giudice amministrativo e l’obbligo per tutte le parti processuali di rispettare il canone della sinteticità nella redazione dei rispettivi atti. La disposizione non contiene sanzione per il mancato rispetto dei due obblighi. Tuttavia, mentre per la mancata osservanza dell’obbligo di motivazione esistono i rimedi processuali generali, non vi sono rimedi specifici nel caso in cui gli atti del giudice  e gli scritti difensivi  non rispettino il principio della sinteticità. Intervengono allora le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 5698 del’11 aprile 2012, hanno spiegato che, nel testo del ricorso per Cassazione, gli atti del giudizio di merito non devono essere trascritti integralmente ma devono essere sintetizzati da parte dell’avvocato del ricorrente, in modo da evitare la violazione del principio di autosufficienza del ricorso medesimo. I giudici in questo caso hanno chiarito che nel ricorso per Cassazione, gli atti del giudizio di merito non possono essere trascritti integralmente. Altrimenti si viola il principio di autosufficienza. Fondamentale quindi […]

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