Nulla la notifica Pec se non c’è il riscontro
Corte di Cassazione Sentenza 6635 del 30.04.2012 Un contratto preliminare stipulato tra acquirente e venditrice, per la successiva vendita di un locale artigianale crea notevoli problemi alle parti. La venditrice si rivolge al giudice perché il promissario acquirente non si era presentato dinanzi al notaio per la stipula del definitivo. Di conseguenza, chiedeva che venisse accertato il suo diritto ad incamerare la caparra e ad ottenere il rimborso delle spese sostenute. La quaestio verte però sulla violazione del principio del contraddittorio per la mancata comunicazione dell’ordinanza. La comunicazione, infatti, è stata effettuata ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello effettivo e, comunque, alla Cancelleria non è pervenuto alcun riscontro di avvenuta ricezione al destinatario. La Corte di cassazione con la sentenza, depositata il 30 aprile 2012, n. 6635/12, torna quindi sulle notifiche sostitutive del biglietto di cancelleria e nel caso di specie con una decisione che esamina il periodo tra il 2005(legge 263, che aggiungeva la possibilità di eseguire le comunicazioni con fax e posta elettronica) e il 2011 (la legge 183 del 12 novembre – “Stabilità” – che obbliga i professionisti a dotarsi di indirizzo dedicato di Pec comunicandolo all’Ordine). La Corte […]
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