Sono da restituire i compensi percepiti dagli amministratori nel periodo precedente il fallimento della società.


        CORTE DI CASSAZIONE, sentenza n.6686 del 03.05.2012 Come è noto gli articoli 64 e s.s. l.f. si occupano “… degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori”. In altri termini si enunciano i casi in cui gli atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento possono essere revocati dal curatore o essere ex lege inefficaci nei confronti dei creditori. L’effetto della revocatoria fallimentare consiste nell’inopponibilità degli atti compiuti dal debitore ai creditori del fallimento; in altre parole gli atti compiuti dal debitore in stato d’insolvenza sono inefficaci nei riguardi dei creditori, ma validi.  La materia è  stata molto dibattuta ed è  ancora in evoluzione, in quanto l’art. 67 co. 3 della legge fallimentare, così come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n.35 conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede una serie di esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare, che in aggiunta al dimezzamento dei tempi del periodo sospetto, contribuiscono ad un forte ridimensionamento dell’operatività dell’istituto, voluto dal legislatore al fine anche di dare più speditezza alla procedura. Per il punto relativo alla lett. a) della norma suddetta, sono esenti da revocatoria “… i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei […]

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