Impugnabile l’avviso bonario da 36-bis


           Corte di Cassazione sentenza 11.05.2012 Anche se l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’articolo 19 del Dlgs 546 del 1992 non lo preveda espressamente, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti nell’ elenco, purché siano espressione di una compiuta pretesa tributaria. Un radicale mutamento di giurisprudenza della Corte di Cassazione  quindi, che con la sentenza n.7344 dell’11 maggio 2012, ha attestato l’autonoma impugnazione delle “comunicazioni bonarie” emanate dagli Uffici finanziari prima del ruolo, in occasione della procedura di liquidazione automatica della dichiarazione. La sentenza si discosta dalle precedenti, dove veniva affermata  la necessità di un’interpretazione estensiva dell’art. 19 del DLgs. 546/92,  come semplice dichiarazione di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela o attraverso l’intervento del giudice. Sino ad oggi (v. Cass. 26 luglio 2007 n. 16428) l’Agenzia per consuetudine giurisprudenziale, con risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010, aveva chiarito che gli avvisi bonari inviati al contribuente non contengono una pretesa tributaria definita, ma sono un semplice invito a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e, dunque, non producono effetti negativi immediati […]

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