La mancata attivazione della procedura di variazione dell’IVA non lede il diritto al rimborso
CORTE DI CASSAZIONE sentenza n.7330 del 11.05.2012 C. Giust. – sent. n. C-566-07-2009 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7330/2012, avalla definitivamente il principio secondo cui la mancata attivazione della procedura di variazione dell’IVA non lede il diritto al rimborso da parte del contribuente, il quale gode dell’assoluta libertà di scelta circa l’azione da compiere e nel punto afferma che “… in tema di IVA, nella ipotesi in cui l’imposta pagata sia stata calcolata, per ignoranza o falsa conoscenza delle norme applicabili, sulla base di un’aliquota superiore a quella effettivamente dovuta, l’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato nel senso che la mancata attivazione della speciale procedura di variazione dell’imposta e dell’imponibile ivi prevista fa venir meno solo il diritto a recuperare il credito mediante detrazione, ma non preclude la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore imposta, indebitamente versata, poiché il ricorso a tale procedura rappresenta una modalità di recupero dell’indebito rimessa alla libera scelta del contribuente, che potrebbe pertanto optare, del tutto legittimamente, per l’azione generale di rimborso prevista dalle norme sul contenzioso (già art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ora art. 21 del d.lgs. […]
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