La cartella notificata tramite posta non ha valore
Ctp di Vicenza sentenze n. 33/07/12 e n. 37/07/12 Cassazione civile sentenza n. 14327 del 19.06. 2009 La notifica eseguita da un soggetto non abilitato costituisce un vizio così radicale che comprende anche il problema della mancanza della relazione di notifica e che comporta l’inesistenzadella notifica stessa. Non è quindi sanabile la cartella notificata dall’agente della riscossione direttamente per posta che non si sia avvalso dei soggetti abilitati previsti per legge (ufficiali della riscossione, dei messi di notificazione abilitati, i messi comunali). Lo ha deciso la Commissione tributaria provinciale di Vicenza con due sentenze (n. 33/07/12 e n. 37/07/12)in cui accoglie i ricorsi presentati in cui si contestava la notifica della richiesta di pagamento avvenuta attraverso il servizio postale. Oggetto dei giudizi è stata l’impugnazione di una cartella di pagamento: nel primo caso emessa a seguito di due accertamenti precedentemente notificati; nella seconda circostanza è stata emessa a seguito di controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973). I motivi di ricorso sono stati, sostanzialmente, gli stessi: notifica da parte dell’agente della riscossione tramite il servizio postale, fatta direttamente e non a mezzo di soggetti a tanto abilitati (ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Dpr […]
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