Soglia di punibilità: l’ imposta evase si determina con i ricavi aziendali. Corresponsabilità dell’amministratore e del prestanome
CORTE DI CASSAZIONE.sentenza n.2086 del 28.05.2012 In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi il calcolo dell’imposta evasa può essere effettuato sui soli ricavi, senza considerare i costi se per questi non ci sono elementi certi. Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza numero 20286 depositata il 28 maggio2012. In altri termini, i soli ricavi individuati dalle Fiamme Gialle sono sufficienti per il superamento della soglia di punibilità, quei 75 mila euro, fissati dal dlgs 74 del 2000. Inoltre. La Corte sancisceanche che l’amministratore di fatto e il prestanome, sono corresponsabili del reato. Nel caso analizzato dalla Corte, il rappresentante legale di una società era stato condannato per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva. I difensori, nel ricorso presso la giustizia di legittimità, avevano sostenuto che nella quantificazione dell’imposta evasa non si erano tenute in considerazione le spese e che i giudici avevano semplicemente sommato gli importi delle fatture emesse. Ma la Suprema corte, è stata netta nel richiamo a una consolidata giurisprudenza, dove in mancanza di elementi di prova, che facciano ritenere esistenti i costi, l’imposta può essere determinata soltanto sui ricavi. Sul punto si legge […]
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