Per la Cassazione i difetti del collegamento del sistema telematico non sono attribuibili al contribuente
CORTE DI CASSAZIONE.Ordinanza n.8805 del 01.06.2012 In materia di invio telematico delle dichiarazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di chiare incongruenze del sistema, eventuali mancanze non possono essere addebitati al contribuente e ritenendo illegittime delle cartelle di pagamento spiccate sulla base di dati errati trasmessi con la dichiarazione telematica. Nello specificola Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 8805 del 1 giugno2012, hasottolineato che la contestazione di omessa presentazione della dichiarazione non può essere sollevata all’azienda che abbia fornito specifico incarico all’intermediario. La vicenda riguarda un contribuente di L’Aquila che, nel ‘99, aveva affidato la presentazione della sua dichiarazione dei redditi a un Caf specializzato che aveva rilasciato la certificazione di avvenuta presentazione. Ma l’acquisizione telematica non era andata a buon fine e, non risultando la dichiarazione, l’A.F. aveva emesso a carico del contribuente degli avvisi Irap, Irpeg e Iva. Il contribuente li aveva impugnati e la CTP aveva annullato le richieste del Fisco. La decisione era stata poi confermata dalla C.T.R.. Il fatto infine approda in cassazione con il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, contro la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo. La Sezione Tributariadella Cassazione, previa discussione della causa in camera di consiglio, […]
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