Sono le associazioni sportive dilettanti che devono provare l’esenzione fiscale


           Corte di Cassazione sentenza n.8623 del 30.05.2012 Nel diritto italiano, l’associazione sportiva è il tipico strumento utilizzato per svolgere attivitĂ  sportiva dilettantistica. Le ragioni di questa scelta sono essenzialmente di due tipi: maggiore semplicitĂ  ed economicitĂ  nelle fasi di costituzione e gestione e significativi vantaggi fiscali. Con riferimento a quest’ultimo punto, è da sottolineare come, fino all’emanazione della legge 289/2002, la possibilitĂ  di usufruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 fosse riservato alle associazioni. In seguito all’emanazione della legge sopra citata, invece, l’agevolazione è stata estesa anche alle cooperative e alle societĂ  di capitali costituite per svolgere attivitĂ  sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. La figura associativa costituisce però ancora oggi il riferimento assolutamente prevalente nel mondo sportivo dilettantistico. I benefici fiscali di cui gode l’associazione sportiva dilettantistica in regola con i requisiti di legge sono previsti dagli articoli 143 e 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in particolare l’articolo 148 ritiene sempre come imponibili le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazioni di pasti, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto, gestione di spacci aziendali e di mense ecc.. Inoltre è […]

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