Notifica per posta inesistente. Un caso anche in tema di deducibilità dell’assegno di divorzio
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza n.11022 del 28.06.2012 Con il divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio il rapporto matrimoniale termina, ossia si scioglie il matrimonio “civile” o cessano gli effetti del matrimonio concordatario. In realtà il divorzio non comporta, almeno nel nostro ordinamento, un’estinzione assoluta di tutti gli effetti del matrimonio: infatti, non soltanto sopravvivono alcuni effetti propri dell’istituto, quali la tutela previdenziale ed alcuni diritti successori del coniuge superstite, ma il divorzio fa sorgere delle situazioni giuridiche nuove, tra cui la più importante è l’assegno divorzile. Tale figura ricopre un ruolo preminente nell’ambito della normativa in materia di separazione e divorzio, poiché volta a regolamentare i rapporti economici tra gli ex coniugi, e pertanto è stata oggetto di numerosi interventi dottrinali e giurisprudenziali, resi necessari anche dalla complessa disciplina dettata dal legislatore. La fattispecie dell’assegno è prevista dall’art.5 L. 898/70, disposizione normativa che ha subito numerose modifiche, che ne hanno alterato la natura stessa ed i presupposti per la sua concessione. In particolare, con l’art. 5, commi 6 e8, L. 898/70, il legislatore ha previsto due ipotesi di assegno: il Giudice, infatti, in sede di sentenza di divorzio, può disporre l’obbligo […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza