Nessun rimborso IVA se non si prova la destinazione dei beni acquistati


                CORTE DI CASSAZIONE.Ordinanza n.10554 del 25.06.2012 CTR dI ROMA sentenza n.333.14.12 del 15.05.2012 In relazione agli ingenti investimenti a cui un imprenditore può andare incontro per l’inizio o l’espansione di una attività economica, un problema è rappresentato dall’ulteriore peso finanziario connesso all’imposta sul valore aggiunto che, applicandosi proporzionalmente al prezzo dei beni acquistati, incide pesantemente sul prezzo di beni quali gli immobili (terreni, opifici industriali) che hanno un valore intrinseco elevato. Per questo motivo il legislatore italiano ha previsto la possibilità di chiedere il rimborso, annuale ed infrannuale, dell’Iva relativa agli acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili. Purtroppo, l’espressione “beni ammortizzabili” ha ingenerato frequenti controversie tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria in ordine al diritto del primo ad ottenere il rimborso dell’imposta relativa ai beni strumentali all’attività d’impresa.     Due recenti sentenze, confermano l’indirizzo – peraltro con copia di giurisprudenza –  che si deve sempre dimostrare il requisito dell’inerenza del bene o del servizio all’attività d’impresa. L’inerenza manifesta la correlazione del bene con l’attività d’impresa e l’idoneità dello stesso ad essere utilizzato nell’ambito dell’attività produttiva.  La suprema Corte con la recente Ordinanza 25 giugno 2012, n. 10554, interviene, ritenendo condizione non sufficiente la […]

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