Operazioni inesistenti: Se c’è la prescrizione è il giudice penale a decidere
CORTE DI CASSAZIONE.Sentenza n.26863 del 9.07.2012 Con Sentenza 9 luglio 2012, n. 26863, la Corte di Cassazione, in applicazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, ha ritenuto integrati gli estremi della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’imprenditore abbia inserito in contabilità fatture emesse da una società non in grado di fornire una determinata fornitura. In presenza di una precedente dichiarazione di improcedibilità del reato spetterà poi al giudice penale verificare e decidere sull’impugnazione delle statuizioni civilistiche per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel particolare la terza sezione penale ha confermato la colpevolezza dell’imprenditore, esclusa l’annualità del 1995 (anno in cui il dlgs 74/2000 era ancora inapplicabile), che aveva inserito in contabilità delle fatture di acquisto di olio, emesse, in teoria, da un fornitore impossibilitato, secondo quanto ricostruito dall’accusa, a raggiungere quel volume di acquisti. La natura fittizia di tutte le operazioni effettuate in favore della società amministrata dall’imputato è stata infatti, con ragionamento logico, dedotta, in adesione a quanto già argomentato dal giudice di primo grado e secondo gli accertamenti della Guardia di finanza. A fronte di ciò, il ricorrente, senza porre in discussione la […]
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