La compensazione giudiziale in ambito tributario. Il parere della CTP di Trento
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TRENTO. Sentenza n. 81 del 19.06.2012 Nel settore tributario la compensazione delle posizioni debito/credito intercorrenti tra contribuente e Fisco può essere attuata anche nell’ambito del diritto civile che agisce, in mancanza di contrarie disposizioni di legge, anche sui principi che disciplinano la compensazione giudiziale ed in particolare l’art. 1243, comma 2 ult.p. c.c., il quale consente al giudice di sospendere la condanna per il credito liquido, fino all’accertamento del credito opposto in compensazione. Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto ricavabile dalla sentenza della Sentenza 19 giugno 2012, n. 81 della CTP di Trento. La vicenda è originata dall’impugnazione di una cartella di pagamento, relativa ad Unico 2009 per l’anno di imposta 2008 da parte ricorrente che peraltro affermava di vantare, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria convenuta, un credito di imposta pari ad € 8.324,00 per IRPEF ed € 186,00 per IVA. Aggiungeva inoltre il contribuente che tale sua posizione era stata portata a conoscenza dell’Amministrazione medesima e che, in mancanza di riscontro da parte di quest’ultima, era stato costretto ad adire il giudice tributario. La commissione peraltro, premetteva che :”… A parere di questo giudice, la norma restrittiva intende evitare, […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza