Niente rimborso IVA alle società di comodo
CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza 11368 del 06.07.2912 Negato dalla suprema corte il rimborso IVA ad una società che continuare ad operare con il compito, certamente diverso da quello per la quale era stata fondata, finalizzato a vincere il ricorso contro il fisco. Per la Cassazione si tratta di un’operazione chiaramente elusiva applicabile non solo a società di comodo o formalmente in liquidazione ma anche a quelle che, pur rimanendo in vita, non perseguono obiettivi di “commerciali”. Ripercorrendo i fatti, la Suprema Corteha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria che, nei vari gradi di giudizio, si era opposta alle eccezioni sollevate da un contribuente e innestato, nel merito, sull’asserita legittimità al riconoscimento del rimborso IVA. Nello specifico, la società in questione, esercente attività di compravendita immobiliare, nell’anno 1997, aveva acquistato una villetta ad uso abitativo, per la quale era stata applicata l’IVA con aliquota del 19%. Nell’anno successivo, la stessa società aveva proceduto alla vendita del medesimo immobile con applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%. Sulla scorta di detta differenza, nell’anno 2000, la società aveva chiesto il rimborso del tributo; tuttavia, sull’istanza, si era formato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria. Investita della questione, la Suprema Corte ha evidenziato importanti […]
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