Chiarimenti della Cassazione sulla notifica dell’avviso di accertamento anticipato
CORTE DI CASSAZIONE.sentenza n.11944 del 13.07.2012 CORTE DI CASSAZIONE.Ordinanza n.7318 del 12.05.2012 Con l’Ordinanza n. 244 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), confermando un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma che legittima la dichiarazione di nullità dell’atto nei casi in cui l’Ufficio finanziario non abbia esplicitato le ragioni di “particolare e motivata urgenza” che lo abbiano determinato. Tale inosservanza poteva costituire una violazione dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e, come tale, sanzionata in termini di invalidità dell’atto. La citata norma attribuisce, infatti, al contribuente il diritto di comunicare all’Ufficio accertatore osservazioni in merito alla verifica svolta entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di constatazione e pertanto l’atto di accertamento, emesso in violazione di tale diritto soggettivo, comporta la nullità del medesimo. Con la recente Ordinanza n. 7318 dell’11 maggio 2012, la Corte di Cassazione ha poi devoluto alle Sezioni Unite la vexata quaestio. In particolare, a parere della Quinta Sezione Tributaria, si potevano ravvisare almeno tre […]
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