L’IVA dello Scuolabus non è detraibile per il Comune che ha appaltato il servizio


          CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.11946 del 11.07.2012 È indetraibile l’IVA sui servizi di trasporto alunni e di mensa scolastica appaltati dal Comune a soggetti terzi, mentre è detraibile l’imposta relativa tanto al servizio, direttamente svolto dall’ente pubblico, di distribuzione dell’acqua  relativamente ai costi di manutenzione degli impianti idrici e fognari. La questione in esame ha avuto per oggetto l’interpretazione degli artt. 4 e 19-ter del DPR n. 633/1972, che disciplinano, rispettivamente, il presupposto soggettivo e la detrazione per gli enti non commerciali, in quanto il Comune di XXX con più ricorsi, riuniti, impugnò tre avvisi di accertamento con i quali l’ufficio finanziario, rilevato il mancato svolgimento diretto da parte dell’Ente dei servizi di trasporto alunni e di mensa scolastica per gli anni 2000, 2001 e 2002, negava la detraibilità dell’IVA corrisposta alle imprese cui tali servizi erano stati appaltati. L’ufficio finanziario altresì negava, in relazione al servizio, direttamente svolto, di distribuzione dell’acqua, per gli stessi anni, la detrazione dell’IVA relativa ad operazioni aventi caratteristiche di attività istituzionali, irrogando, per le tre ipotesi, le sanzioni per l’indebita detrazione.  La suprema  Corte, nel giudizio in questione ha scartato la detrazione dell’Iva per i servizi appaltati a terzi, con […]

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