News dalla Cassazione sulle notifiche degli atti tributari


                        Come ci si comporta in caso di assenza del destinatario Corte di cassazione. Ordinanza n.14296 dell’08.09.2012 La Cassazione, con l’Ordinanza n. 14296 dell’8.09.2012 conferma che solo l’esatta osservanza della procedura fa si che l’atto possa ritenersi notificato alla data “presunta” dal legislatore. Il Fisco è tenuto quindi  a spedire la raccomandata informativa soltanto per  accertamenti e cartelle notificati dal 1.03.2008.   Sulla cartolina di ricevimento. Corte di Cassazione.Ordinanza n.14861 del 14.06-05.09.2012 La Cassazione, con l’Ordinanza  n. 14861 del 5 settembre 2012, ratifica che la notificazione degli atti tributari è valida solo con l’esibizione della cartolina di ricevimento. L’avviso di accertamento divenuto definitivo perché non impugnato dal contribuente non può ritenersi notificato, nel caso di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, se il contribuente lamenta di non averlo mai ricevuto e l’agenzia delle Entrate non è in grado di esibire in giudizio una cartolina che attesti il ricevimento dell’atto notificato. L’Amministrazione non deve obbligatoriamente recapitare il plico al legale rappresentante o verificare che il consegnatario sia effettivamente un dipendente. Corte di Cassazione sentenza n. 14865 del 5 settembre 2012 La Cassazione, con la sentenza n. 14865 del 5 settembre 2012, hastabilito che […]

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