ll ricorso è inammissibile se manca la firma del capo ufficio
CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n. 17400 dell’11.10.2012 Tributi – Accertamento – Avviso – Mancata sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio – Invalidità dell’atto impositivo – Sussiste. L’Ufficio non può impugnare la sentenza, se la firma del ricorso non è del Direttore e la delega non è stata prodotta agli atti. La Corte ha evidenziato la nullità (peraltro insanabile) in base all’articolo 42 del Dpr 600/73, per aver emesso (l’ Ufficio) due atti impositivi senza esibire ed allegare la delega del capo dell’ufficio alla sottoscrizione degli stessi da parte del funzionario designato. Ai sensi del suddetto articolo 42 gli accertamenti in rettifica e quelli d’ufficio sono comunicati ai contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato da lui delegato. Ove l’avviso sia privo degli elementi specificate nel citato articolo l’accertamento è nullo. In sostanza, secondo quanto emerge dalle precisazioni della Corte, l’accertamento è nullo se nell’avviso non vi sono inseriti : – la sottoscrizione (o la delega al funzionario sottoscrittore ); – le indicazioni dell’imponibile accertato, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute e dei crediti d’imposta; – la motivazione ; – l’allegazione di altri atti non conosciuti né ricevuti dal […]
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