Ganasce fiscali: ribadita l’impugnabilità del preavviso
CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n.17844 del 1810.2012 Il Fermo amministrativo auto è ormai una pratica normalmente usata per procedere alla riscossione coattiva dei debiti dei contribuenti, ma il suo preavviso è un atto impugnabile avanti il giudice tributario o a quello ordinario, a seconda che venga emesso per debiti tributari o meno. È questa il sunto della decisione della Suprema Corte pubblicata con l’ordinanza n. 17844/2012. Il preavviso di fermo amministrativo è una comunicazione inviata al debitore moroso con il quale l’amministrazione procedente, per il tramite del concessionario della riscossione, ricorda l’esistenza del credito e minaccia l’iscrizione del fermo nel caso di persistente morosità. Sostanzialmente il fermo consiste in una misura cautelare attivata dall’Agente della riscossione, prevista dall’art. 86 D.P.R. 600/1973, attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato con il derivante divieto di circolazione. Si tratta di un’iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) a carico dei beni ivi registrati (automobili, motocicli ecc.) che comporta il divieto di circolazione, demolizione, radiazione ed esportazione del mezzo. Prima di procedere al fermo amministrativo dell’auto, il debitore/ deve ricevere un preavviso di fermo con cui lo si invita a mettersi in regola nei successivi 20 giorni […]
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