All’azienda che rivende attrezzature senza funzionalità autonoma non spetta il pagamento dell’imposta di Registro
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO. Sentenza n.322 del 2.10.2012 Tributi – Cessione impianto televisivo – Assoggettamento ad IVA – Bene senza autonoma funzionalità – Configurazione cessione di ramo d’azienda – Esclusione – D.L. n. 201/2011 Con la sentenza in epigrafe, la CTR di Palermo ha esaminato la vendita di un impianto di trasmissioni televisive nella quale il locale ufficio delle Entrate aveva valutato che tale operazione non era qualificabile come cessione di beni, quindi soggetta ad Iva, ma come cessione di ramo di azienda su cui gravava l’imposta di registro. I giudici tributari hanno però stabilito che: ”… il bene ceduto non ha una funzionalità economica autonoma ma va inserito in un contesto imprenditoriale preesistente che lo renda funzionale. E’ quindi consequenziale che non può essere considerato ramo di azienda.” A cura di Redazione Fonte: teleconsul.it
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