Con GERICO l’accertamento è legittimo anche se la contabilità è regolare


            CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n.19626 del 12.11.2012 Tributi – Accertamento – Studi di settore – Grave incongruenza tra il reddito dichiarato e risultanze GE.RI.CO. – Assenza di un’ispezione fiscale – Applicabilità La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19626 del 12 novembre 2012 ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicabilità di Gerico. Infatti quando si è in presenza di una “grave incongruenza”, espressamente prevista dall’art. 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993 n. 331, e seppur l’ispezione abbia rilevato una contabilità formalmente regolare, lo studio di settore è sempre applicabile. Nella sentenza in esame, in particolare, la Suprema Corte ha di fatto annullato la sentenza emessa dalla commissione regionale di Napoli, che a sua volta aveva accolto l’appello presentato dal contribuente e annullato l’atto impositivo affermando, secondo consolidata giurisprudenza, che: “… in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può – ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 – fondare il proprio accertamento sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili, come nella specie, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio […]

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