Risarcimento con doppio binario quando lo Stato non si adegua alla disciplina comunitaria


            CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n.20323 del 20.11.2012 Causa sdoppiata: giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa al rimborso dell’IRPEF e giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento della legge interna alla disciplina comunitaria. Il contribuente può chiedere allo stato il risarcimento del danno per il mancato adeguamento delle norme tributarie italiane a quelle comunitarie. E deve farlo di fronte al giudice ordinario anche se l’istanza è collegata alla causa nata sul rifiuto del rimborso Irpef.  A stabilirlo è l’Ordinanza n. 20323 della Cassazione.  Dunque, in questi casi la causa sul rimborso Irpef e quella sul risarcimento del danno prendono strade diverse. La prima resta davanti alla Ctp mentre la seconda va in tribunale. Sul punto in particolare, si legge nelle motivazioni: “… la giurisdizione tributaria “deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto” e che l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall’erronea qualificazione di “tributaria” data dal legislatore (o dall’interprete) ad […]

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