Notifiche: illegittima la”procedura rapida”” nella irreperibilità relativa


          CORTE COSTITUZIONALE.Sentenza n. 258 del 22.11.2012 Riscossione esattoriale – Notificazione della cartella di pagamento – Temporanea assenza di soggetto idoneo a ricevere l’atto presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario – Perfezionamento della notificazione nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito dell’atto è affisso nell’albo del comune – Denunciata conseguente impossibilità per il destinatario di pervenire alla conoscenza effettiva dell’atto notificato La Consulta respinge  la “notifica rapida” nei casi della  irreperibilità relativa.  La sentenza n. 258/2012 della Corte, afferma l’incostituzionalità del comma 4 dell’articolo 26 del Dpr 602/1973  che prevede, nelle ipotesi di irreperibilità relativa (articolo 140 del Cpc), la notifica considerata come eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune. Quest’ultima procedura – si legge nella sentenza – deve essere relegata alle sole ipotesi di mancanza, nel Comune, dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e, pertanto: “…Dichiara l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 […]

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