Acquisto beni pignorati: sempre valido se compiuto in buona fede.


            CORTE DI CASSAZIONE. Sezioni Unite Sentenza n.21110 del 28.11.2012 Riscossione tributi – Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Vendita all’incanto – Inesistenza del titolo relativo alla pretesa tributaria – Accertamento sopravvenuto – Acquisto del terzo in buona fede – Tutela del diritto – Necessità – Fondamento Solo la provata collusione tra acquirente e creditore precedente può invalidare l’acquisto di un bene pignorato durante un’asta immobiliare.  Le Sezioni Unite, pronunciando a norma dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. su questione di particolare importanza, a composizione di contrasto di giurisprudenza hanno affermato, con la Sentenza 28 novembre 2012, n. 21110, il seguente principio di diritto: “… Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo […]

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