Per le agevolazioni prima casa non basta presentare l’atto d’integrazione
CORTE DI CASSAZIONE.Ordinanza n.21730 del 4.12.2012 Tributi – Agevolazioni fiscali prima casa – Contribuente non residente presso l’immobile compravenduto – Appartamento ubicato nello stesso comune del luogo di lavoro – Indicazione presente nell’atto notarile – Necessità. La mancata indicazione del luogo di lavoro nel comune ove è ubicato l’immobile, anche in assenza nell’atto notarile, della residenza del contribuente, “costa” l’agevolazione sulla prima casa. A stabilirlo l’ordinanza della Cassazione 04 dicembre 2012, n. 21730 dove si afferma che : “… Peraltro la mancata produzione dell’atto registrato non costituisce l’unica ratio a base della decisione in quanto la CTR ha respinto l’appello sul rilievo che “tale requisito – luogo in cui l’acquirente svolge attività lavorativa- deve essere indicato nell’atto di notaio e dimostrato con la presentazione contestuale della documentazione attestante il possesso dei requisiti” e che con l’atto di rettifica “il contribuente, prima della notifica dell’avviso fiscale, avrebbe dovuto indicare che l’immobile era ubicato nel luogo in cui svolgeva attività lavorativa” o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità”. A cura di Redazione Fonte: fiscoediritto.it
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