L’iscrizione ipotecaria non è legata alla disponibilità economica del contribuente


            COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO. Sentenza n.200 del 22.11.2012 Riscossione – Iscrizione ipotecaria – Consistenza patrimonio e redditi del ricorrente come criterio per deliberare accoglimento ricorso – Esclusione. I giudici tributari  del Lazio, nella Sentenza 22 novembre 2012 n. 200, prendendo in esame la  richiesta del contribuente di essere escluso dalla misura cautelare dell’iscrizione ipotecaria a fronte di una provata consistenza patrimoniale e la misura dei redditi dimostrati, hanno deliberato che :”…  Il Collegio osserva che, a prescindere dalla singolarità della tesi in base alla quale l’iscrizione ipotecaria sarebbe legittima solo nei confronti dei meno abbienti, la giurisprudenza della Cassazione, sezione tributaria, ha recentemente affermato che detta operazione ex art. 77 c.1 DPR 601/73 è atto preordinato all’espropriazione immobiliare (26 settembre 2012 1\. 16348), e d’altra parte la norma nulla dice in ordine alla verifica del pericolo d’insolvenza, che peraltro rientrerebbe spesso nell’ambito della probatio diabolica. I presupposti per l’iscrizione sono disciplinati dalla norma che consente l’iscrizione quando sia decorso il termine per il pagamento del debito tributario”.  A cura di Redazione Fonte: teleconsul.it  

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