I rimborsi sono di competenza del giudice tributario
TRIBUNALE DI MILANO. Sentenza n.11581 del 23.10.2012 Amministrazione finanziaria – Rimborso somme indebitamente versate – Richiesta – Opposizione – Giurisdizione – Alternatività. Il tribunale di Milano nel respingere l’istanza di rimborso proposta di agire in proprio ovvero in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. ribadisce, riferendosi alla giurisprudenza della cassazione, particolarmente alla sentenza 25931/2011 che:” …. In tema di rimborso di tributi (nella specie, imposte di registro, ipotecarie e catastali), spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall’Erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario solo quelli in cui non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione, il “quantum” della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall’art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di tutte le cause di cognizione aventi ad oggetto tributi”). Pertanto, contrariamente a quanto assunto dal Consorzio, a fronte del rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di procedere al rimborso per ritenuta applicabilità del termine di decadenza dell’azione di cui all’art. 77 D.P.R. n. 131/1986, in relazione a quanto stabilito dall’art. 20 D.P.R. n. 601/1973, residua una questione di natura tributaria (legittimità della ragione del rifiuto correlato alla normativa […]
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