La notifica va sempre effettuata presso la sede della società, anche se è stata posta in liquidazione


          CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n.241 dell’8.01.2013 Tributi – Processo tributario – Notifica degli atti tributari – Società in liquidazione – Domicilio del liquidatore – Illegittimità. Quando una società  è stata posta in liquidazione il Fisco è tenuto sempre  provare inizialmente la notifica dell’atto tributario presso la sede sociale. Senza questo passaggio obbligato, la ‘consegna’ dell’avviso di accertamento direttamente nell’abitazione del liquidatore “è nulla”. I giudici di Cassazione,  hanno  ritenuto fondato il ricorso proposto dal fallimento di una società avverso alcune cartelle di pagamento, modificando il parere della Commissione tributaria regionale, a cui la decisione è stata così rimandata,  visto che: “… La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 8649 del 15/04/2011 (Rv. 617529) secondo cui gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo la disciplina dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli arrt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla […]

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