Dichiarare un volume d’affari inferiore agli acquisti non è sintomo di una gestione oculata
CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.1053 del 17.01.2013 Tributi – Accertamento – Reddito d’impresa – Dichiarate modestissime percentuali di ricarico per diverse annualitĂ – Accertamento induttivo – Legittimità – Sussiste. Con la sentenza n. 1053 del 17.01.2013, secondo la Corte di Cassazione il dichiarare un volume d’affari inferiore agli acquisti,  può configurarsi come presunzioni gravi, precise e concordanti di una condotta anomala, tali che, se il giudice di merito vuole confutarle, deve ben motivare le sue osservazioni. In sostanza, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, i Giudici stabiliscono che la sentenza di secondo grado non può fermarsi ad enunciazione di principi apodittici per disapplicare e rendere vana l’ispezione della contabilitĂ ma deve spiegare perchĂ© le presunzioni addotte dall’ Ufficio non rientrino nel novero di quelle gravi, precise e concordanti. Infatti, come è riportato nella sentenza:”… In terzo luogo, infine, la suddetta argomentazione è viziata da violazione dell’art. 54, secondo comma, DPR 633/72, non essendosi la Commissione Tributaria Regionale attenuta al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui “In tema di IVA, la circostanza che un’impresa commerciale dichiari per piĂą annualitĂ un volume di affari di molto inferiore agli acquisti ed applichi modestissime percentuali […]
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