Non si possono valutare elementi che siano stati già ritenuti insussistenti


          CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.3178 del 22.01.2013 Misure cautelari – Per l’applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura solo quando il giudice sia chiamato a valutare nel merito gli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti. Con la sentenza n. 3178 del 22.01.2013, la Cassazione  afferma la competenza del giudice adito in tema di  valutazione di fatti nuovi o ritenuti precedentemente insussistenti. Scrivono infatti i giudici: “…In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a valutare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati. Pertanto, un sopravvenuto mutamento del fatto consente di reiterare una misura cautelare prima annullata per ragioni di merito (cfr. Cassazione Sezione 3, n. 37706/2006, Ciuti, RV. 235249)”. Purtuttavia, prosegue la sentenza, devono essere rispettate le condizioni generali  del principio per cui “non due volte per la medesima cosa” presente nella generalità degli ordinamenti, in forza del quale un giudice non può esprimersi “due volte […]

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