Non si possono valutare elementi che siano stati già ritenuti insussistenti
CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.3178 del 22.01.2013 Misure cautelari – Per l’applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura solo quando il giudice sia chiamato a valutare nel merito gli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti. Con la sentenza n. 3178 del 22.01.2013, la Cassazione afferma la competenza del giudice adito in tema di valutazione di fatti nuovi o ritenuti precedentemente insussistenti. Scrivono infatti i giudici: “…In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a valutare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati. Pertanto, un sopravvenuto mutamento del fatto consente di reiterare una misura cautelare prima annullata per ragioni di merito (cfr. Cassazione Sezione 3, n. 37706/2006, Ciuti, RV. 235249)”. Purtuttavia, prosegue la sentenza, devono essere rispettate le condizioni generali del principio per cui “non due volte per la medesima cosa” presente nella generalità degli ordinamenti, in forza del quale un giudice non può esprimersi “due volte […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza