Anche con le presunzioni si accerta il limite reddituale
CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.5513 del 4.02.2013 Tributi – Contenzioso – Reati tributari – Procedimento penale – Ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Soglia del reddito – Calcolo sulla base delle detrazioni fiscali – Non sussiste Al fine di essere rappresentata in giudizio, anche nel procedimento tributario la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. Ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5513/13 depositata il 4 febbraio, i giudici possono tener conto di qualunque fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito, richiamando circostanze di fatto ed elementi presuntivi desumibili dalla condotta di vita dell’interessato. Per l’ammissione al patrocinio è dunque necessario non solo che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore alla somma indicata dal decreto 2.07.2012 del Ministero della Giustizia, ma anche che non vi siano presunzioni tali da motivare l’effettiva presenza di altri redditi, magari non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita […]
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