Avviso di accertamento nullo con il solo scostamento
CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.4166 del 20.02.2013 Tributi – Avviso di accertamento – Studi di settore e parametri – Mero scostamento dai parametri – Nullità dell’accertamento – Sussiste. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4166 del 20 febbraio 2013, ha stabilito che non è valido l’avviso di accertamento motivato sul mero scostamento del reddito dagli studi di settore, affermando così un principio di maggiore tutela per il contribuente. Il fisco pertanto deve sempre indicare i motivi del ragionamento seguito e non basta soffermarsi al semplice discostamento, per giustificare così l’avviso di accertamento. Secondo la Cassazione, richiamandosi alla sentenza n. 26635/2009, affinché il fisco possa procedere contro il contribuente, deve inoltre chiarire i motivi per cui sono state disattese le giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio. Questo perché ricorda ancora una volta la Cassazione, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, che, per essere utilizzate, devono essere gravi, precise e concordanti: condizioni queste ultime che si verificano non già con il semplice discostamento rispetto agli standard in sé, ma solo in seguito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, a pena di nullità dello […]
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