Non basta un nuovo CDA per escludere i sospetti dall’imprenditore recidivo
Corte di Cassazione. Ordinanza n. 8072 del 20.02.2013 Evasore fiscale recidivo – Dimissioni dalla carica di amministratore – Conferma della misura ablativa – Sussistenza. Considerando i precedenti anche la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, sebbene formato da professionisti, non può escludere aprioristicamente che la struttura societaria possa divenire ancora strumento per reati fiscali. Questo è il parere della Cassazione che si è pronunciata in merito con l’Ordinanza n. 8072 del 20.02.2013. Ad avviso dei giudici della Cassazione, difatti, deve essere confermata l’ottica adottata dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale, valutando, in toto anche la personalità dell’imprenditore, precedentemente arrestato per “concorso in dichiarazioni fraudolente mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti” e “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di appropriazione indebita, dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti”. Più specificatamente, resta intatto il “pericolo di reiterazione di reati analoghi” perché, chiariscono i giudici: “ … L’ordinanza impugnata ha affrontato la questione alle pagg. 16 e ss. rilevando che sussiste il pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati analoghi perché la nomina di un nuovo CdA per le società coinvolte nella vicenda non esclude in maniera assolutamente […]
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