Rimborso sospeso se ci sono dei reati fiscali.
CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.7630 del m25.03.2013 Rimborso – Sospensione – Contribuente sotto processo per frode fiscale – Impugnabilità del provvedimento di sospensione – Non sussiste. L’Amministrazione Finanziaria può legittimamente sospendere la richiesta di rimborso IVA, se il contribuente è indagato per frode fiscale. È quanto si evince dalla sentenza 26 marzo 2013, n. 7630, della Corte di Cassazione. In presenza di un procedimento penale a carico del contribuente l’Erario dev’essere tutelato. Altrimenti l’atto di sospensione rientra fra quelli che, interpretando estensivamente le norme del processo tributario, può essere legittimamente contestato. Scrivonono i Giudici: “… La disposizione cui all’art. 38 bis, comma 3 del dpr n. 633 del 1972, concernente la sospensione dei rimborsi d’imposta fino alla definizione del procedimento penale, si legge nel passaggio chiave della sentenza, instaurato a carico dell’istante, quando siano a lui contestati i reati di emissione o utilizzo di fatture o altri documenti illecitamente emessi, delinea un meccanismo sospensivo solo in relazione alle ipotesi in cui sia stato instaurato, a carico dell’istante medesimo, un procedimento penale per i predetti reati, ed assolve alla funzione di tutelare l’interesse dell’Erario a recuperare, in via di autotutela, quanto eventualmente sarebbe stato percepito indebitamente dal […]
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