La lente della Cassazione sulla relata di notifica


Corte di Cassazione. Sentenza n.7710 del 27.03.2013 Corte Costituzionale. Sentenza n.258 del 22.11.2012 Provvedimento Entrate 05.03.2013 La Cassazione, anche sulla scia della recente pronuncia costituzionale n. 258/2012, con la sentenza n.7710 del 27.03.2013, offre ancora chiarimenti sulla correttezza delle procedure eseguite dall’ufficiale giudiziario incaricato di notificare atti giudiziari, soffermandosi in particolare sulla necessità di chiarire sempre l’eventuale  stato di irreperibilità del destinatario della cartella di pagamento. La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza 258/2012, ha voluto uniformare le modalità di notifica degli atti di accertamento (articolo 60, Dpr 600/1973) e delle cartelle di pagamento (articolo 26, Dpr 602/1973), ritenendo applicabile, per tutti i casi di “irreperibilità relativa” del contribuente, l’ordinaria procedura: la notifica, cioè, avviene tramite deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata presso l’abitazione, ufficio o azienda del contribuente, e invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno per informare il contribuente degli adempimenti eseguiti (articolo 140 cpc).   Nel caso sottoposto al supremi giudici, un   contribuente aveva trovato affisso alla porta dell’abitazione l’avviso lasciato dall’ufficiale giudiziario e propedeutico a una cartella di pagamento. Ma la scelta dall’ufficiale giudiziario doveva essere motivata in maniera dettagliata nella relata di notifica, certificando non solo l’assenza […]

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