E’ il fisco a provare la frode carosello


            CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.6229 del 13.03.2013 Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) – Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) – Accertamento e riscossione – In genere – Detrazione dell’imposta – Diniego – Operazioni soggettivamente inesistenti – Diretta acquisizione della prestazione da parte di soggetto diverso da chi ha emesso fattura e percepito l’IVA in rivalsa – Assenza di buona fede del contribuente – Accertamento attraverso idonei elementi sintomatici – Conseguenze in tema di onere probatorio circa la invocata detrazione di imposta.  La Sezione Tributaria della Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2013, n.6229, ha enunciato interessanti principi in materia di fatture per operazioni inesistenti, ritenendoli coerenti con le recenti decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.  La Cassazione ha stabilito che solo in presenza di frodi carosello l’onere probatorio resta a carico dell’amministrazione (v. Cass. n. 1571/2012), la quale deve dimostrare, anche in via presuntiva, la fittizietà delle operazioni. In caso, invece, di documenti oggettivamente inesistenti il contribuente deve provare la propria buona fede. In buona sostanza le c.d. fatture per operazioni “oggettivamente” inesistenti (espressione cartolare, cioè, di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno), gli Ermellini hanno affermato che la giurisprudenza di […]

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