Se c’è lo scudo, il redditometro non vale
Se c’è lo scudo, il redditometro non vale Il 4.1.2013 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 24.12.2012 che rende operative le disposizioni del cosiddetto “nuovo redditometro”, così come risultante dall’art. 38, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, valide a partire dai redditi relativi all’anno d’imposta 2009. Sulla reale portata del nuovo strumento e sulla dose di innovatività rispetto al vecchio redditometro, è presto per fare un bilancio; si vuole però esaminare quali sono gli strumenti in difesa del contribuente che si veda sottoposto a verifica fiscale proprio ex art. 38. In primis, norma di portata generale valida per il precedente istituto e che non c’è motivo di non applicare anche al nuovo, al contribuente è data la possibilità di dimostrare che le spese contestate sono state sostenute con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta o con redditi esenti o ancora con redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. Varrà poi, anche per il nuovo redditometro, la possibilità di giustificare le spese facendo ricorso all’esistenza di redditi conseguiti in altre annualità, ad introiti non aventi natura reddituale, quali risparmi, patrimoni ricevuti in successione o in donazione, somme disinvestite o […]
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