Potestà delle Regioni in materia di riscossione delle entrate
POTESTA’ DELLE REGIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE: RUOLO E INGIUNZIONE EX RD.639/1910 Di Alessio Foligno e Nicola Ricciardi La normativa vigente consente alla Regione di potersi avvalere di una duplicità di strumenti per riscuotere le proprie entrate tributarie e patrimoniali. In merito alla possibilità per la Regione, quale Ente Territoriale, di emettere atti ex R.D. 639/1910 – titoli esecutivi di natura amministrativa – pare non sussistano dubbi, in ragione della potestà di imperio attribuita e riconosciuta all’Ente stesso relativamente ai tributi propri e alle proprie entrate patrimoniali, ed egualmente la normativa di riforma del Servizio Nazionale della Riscossione e cioè l’art. 3 del D.L. 203/2005 convertito in L. 248/2005 consente alle Regioni di iscrivere a ruolo le proprie entrate giovandosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973 per il tramite degli Agenti della Riscossione. In merito bisogna però rilevare che la Regione non è un Ente Locale ma un Ente Territoriale e conseguentemente, proprio per tale ragione, è legittimata ad emettere atti di ingiunzione e ad avvalersi della successiva procedura esecutiva prevista dal R.D. 639/1910 ma non potrà invece utilizzare , a seguito della notifica dell’ingiunzione, le disposizioni, in quanto compatibili, del titolo secondo del D.P.R. 602/1973 espressamente […]
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