L’impugnazione: l’avviso di accertamento e l’atto della procedura di riscossione
Relativamente alla fase dell’impugnativa, sia per l’atto di ingiunzione fiscale che per la cartella esattoriale – con specifico riferimento ai tributi locali – occorre ricordare che gli stessi possono essere emessi e notificati solo nel caso in cui siano stati preceduti da un avviso di accertamento del tributo. Infatti, l’atto esecutivo preceduto “dalla emissione e notificazione di un avviso di accertamento nel quale va identificato il titolo esecutivo, conserva l’efficacia di mero atto riproduttivo destinato ad esplicare incidenza soltanto sul piano della esigibilità della pretesa tributaria e, come tale, è suscettibile di impugnazione solo per vizi propri dell’impugnazione stessa e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda tributaria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili ma non dedotti in sede di impugnazione degli atti presupposti” (Cass., ss.uu., n. 6299/1990; Cass. sentenza n. 8764 del 7 ottobre 1996); come sappiamo, per vizi propri si intendono i vizi relativi alla notifica, alla forma, al difetto di motivazione e alla sottoscrizione. L’impugnativa nel merito dei suddetti atti potrà avvenire solo in un caso determinato; qualora, il contribuente debitore non abbia mai in precedenza ricevuto alcun atto relativo alla pretesa tributaria o patrimoniale sottostante, potrà far valere i vizi che […]
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