Dal 2013 calcolo dell’IMU in modo proporzionale per gli enti non commerciali


  L’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992, applicabile anche all’IMU, esonera dal pagamento gli immobili degli enti non commerciali. Quest’ultima norma è stata modificata dal legislatore con l’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, che esclude dal pagamento gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e dirette all’esercizio del culto. Il citato art. 91-bis, comma 2, ha precisato che qualora l’unità immobiliare abbia una utilizzazione mista l’esenzione dall’IMU si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura commerciale. Ai sensi dell’art. 91-bis, comma 3, del D.L. n. 1 /2012 nel caso in cui non sia possibile identificare la parte commerciale dell’immobile e quella non commerciale e procedere all’accatastamento, allora a partire dal 1° gennaio 2013 l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che risulta da apposita dichiarazione.  La Risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013 ha reso nota la procedura che sarà possibile seguire nel pagamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali. La nuova risoluzione delle finanze conferma la possibilità di calcolare l’IMU sulla base delle regole dettate dall’art. 5 del […]

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