La Cassazione dice si alla remissione in termini
di Nicola Ricciardi e Alessio Foligno Come sappiamo, nel processo tributario, il termine per proporre appello avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado è di 60 giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza. Nel caso in cui nessuna delle parti provveda alla notifica della sentenza si applica l’art. 327 del c.p.c. con la conseguenza che, in base alla vecchia dizione di esso il passaggio in giudicato della sentenza avveniva decorso un anno e 46 giorni, compresa la sospensione dal 1° agosto al 15 settembre, dalla data di pubblicazione della sentenza. Tale articolo è stato modificato dalla l. 28 giugno 2009, n. 69 che preclude oggi invece la possibilità dell’appello e del ricorso per cassazione decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Va pure ricordato che dalla notificazione della sentenza decorrono i termini per l’impugnazione non solo per la parte alla quale la sentenza è stata notificata, ma anche per la parte, ove sia anch’essa soccombente, ad istanza della quale la notificazione stessa è avvenuta. Per il computo dei termini valgono le regole fissate dall’art. 155 del codice di procedura civile e, trattandosi di termini di natura processuale, trova applicazione anche l’istituto della sospensione feriale, di cui alla l. […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza