Corte di Cassazione Civile 21/6/2013 n. 15652


Riscossione – Cartella esattoriale – Impugnazione per vizi propri della cartella – Limiti Massima: La cartella esattoriale è impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell’atto da cui nasce il debito alla fonte dell’iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell’atto con cui è stata accertata. Una siffatta eccezione non trova però spazio quando il debito (come nel caso in esame) sia fondato su provvedimenti giudiziari, i quali debbono essere impugnati con gli specifici strumenti previsti dalla norme processuali SVOLGIMENTO DEL PROCESSO S. G. proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Caserta avverso la cartella esattoriale con la quale il Servizio di Riscossione Tributi di Caserta gli aveva intimato, in virtù di iscrizione a ruolo, il pagamento della somma di euro 10.860,43, dovuta – a titolo di IRPEF, ILOR ed interessi – in seguito a decisione della CTR Campania, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la legittimità dei relativi avvisi di accertamento concernente gli anni 1990 e 1991. A sostegno del ricorso assumeva che, dopo la sentenza di primo grado che aveva annullato entrambi gli avvisi, non aveva […]

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