Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-09-2013, n. 22209
Una società per azioni a partecipazione pubblica non perde la sua qualità di soggetto privato – e, quindi, ove ne sussistano i presupposti, di imprenditore commerciale fallibile. La scelta di consentire all’ente pubblico di svolgere determinate attività tramite società di capitali – e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico – comporta anche che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed ai quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela posti a disposizione dall’ordinamento, ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con le stesse forme e con le stesse modalità. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente – Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere – Dott. BERNABAI Renato – Consigliere – Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere – Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 559/2012 proposto da: omissis in persona del legale rappresentante […]
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